IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) il secondo comma dell'art. 2 e' abrogato; b) al primo comma dell'art. 3, dopo le parole "superfici boscate" sono aggiunte le seguenti: "e cespugliate ivi compresa la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree ed arbustive."; c) all'art. 3 e' aggiunto, infine, il seguente comma: "Ai conduttori di aziende agricole, le cui superfici sono state destinate a colture cerealicole, e' fatto comunque obbligo di praticare, al fine di evitare il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato confinante, entro dieci giorni dalla ultimazione della mietitrebbiatura, una precesa della larghezza come indicata al primo comma, ovvero di metri 5 nel caso in cui tali superfici siano contigue con altre cerealicole condotte da soggetti diversi."; d) al primo comma dell'art. 6, dopo le parole "sanzioni amministrative" sono aggiunte le seguenti: "pecuniarie, la cui riscossione e' affidata all'Ufficio Tributi e Finanze del Dipartimento Regionale Finanze, Bilancio e Patrimonio."; e) alle lettere a), b), e) dell'art. 6 e' cancellata la parola "ammenda"; f) all'art. 6 e' aggiunto, infine il seguente comma: "Le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale con le procedure previste dalla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 30 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689."; g) dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 6-bis. E' abrogata la legge regionale 22 giugno 1981, n. 16".