IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Alla  legge  regionale  27  aprile  1993,  n. 20 sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
     a) il secondo comma dell'art. 2 e' abrogato;
     b) al  primo  comma  dell'art.  3,  dopo  le  parole  "superfici
boscate"  sono  aggiunte  le seguenti: "e cespugliate ivi compresa la
macchia  mediterranea,  ovvero  destinate  a   colture   arboree   ed
arbustive.";
     c) all'art. 3 e' aggiunto, infine, il seguente comma:
    "Ai  conduttori  di aziende agricole, le cui superfici sono state
destinate  a  colture  cerealicole,  e'  fatto  comunque  obbligo  di
praticare,  al  fine di evitare il verificarsi di danni al patrimonio
pubblico e privato confinante, entro dieci giorni  dalla  ultimazione
della  mietitrebbiatura, una precesa della larghezza come indicata al
primo comma, ovvero di metri 5 nel caso in cui tali  superfici  siano
contigue con altre cerealicole condotte da soggetti diversi.";
     d)  al  primo  comma  dell'art.  6,  dopo  le  parole  "sanzioni
amministrative"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "pecuniarie,  la  cui
riscossione   e'   affidata   all'Ufficio   Tributi   e  Finanze  del
Dipartimento Regionale Finanze, Bilancio e Patrimonio.";
     e)  alle  lettere a), b), e) dell'art. 6 e' cancellata la parola
"ammenda";
     f) all'art. 6 e' aggiunto, infine il seguente comma:
    "Le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dal
Presidente della Giunta Regionale con  le  procedure  previste  dalla
legge  regionale  27  dicembre  1983, n. 30 e dalla legge 24 novembre
1981, n. 689.";
     g) dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente articolo:
    "Art. 6-bis. E' abrogata la legge regionale 22  giugno  1981,  n.
16".